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Il regolamento

Il ritrovamento di un bene deve essere comunicato

Chi trova una bicicletta dovrebbe, se possibile, restituirla al proprietario. Se non fosse possibile risalirvi, va consegnata ai magazzini comunali. Secondo quanto previsto dall’art. 928 del Codice Civile, la consegna dell’oggetto ritrovato di un certo valore, verrà resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune, da fare per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, chi ha trovato l’oggetto ne diventa proprietario. Il proprietario del bene rinvenuto ha l’onere di fornire all’ufficio la descrizione del bene e fornire elementi probatori circa la proprietà, il possesso o detenzione dell’oggetto, oppure fornire la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di biciclette è necessario fornire all’ufficio la denuncia di smarrimento o di furto o di fornire, con altro mezzo idoneo, la prova della proprietà del bene.  

Rubina Tognazzi

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