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Le misure in Veneto

Scuole chiuse
Aprono i musei
Il nuovo decreto

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Sabato si decide sulla riapertura delle scuole
Sabato si decide sulla riapertura delle scuole
Zaia sul decreto 1° marzo

AGGIORNAMENTO ORE 20 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento

 

Il nuovo decreto è caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche fino all'8 marzo nelle regioni "cluster". Con il provvedimento in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, a Savona e Pesaro-Urbino si introduce la regola "droplet", affinché venga garantita la distanza tra le persone di almeno un metro l'una dall'altra in tutti i bar, ristoranti, pub, negozi, musei e chiese. In questi luoghi l'apertura di locali pubblici è ora «condizionata» a modalità che evitino assembramenti. Una misura proposta dagli stessi governatori delle tre Regioni ma ritenuta «difficilissima da applicare» da parte di alcuni sindaci, come quello di Crema, Stefania Bonaldi. Così come le scuole, anche cinema e discoteche restano chiusi fino all'8 marzo. Restano isolate le "zone rosse" (di cui fa parte Vo' Euganeo). 

 

Il testo integrale del nuovo Dpcm (CLICCA QUI)

 

Ecco nel dettaglio le misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona.

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano «a porte chiuse». Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre «a porte chiuse»;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

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Ore 12 È in corso da stamane una riunione nella sede della Protezione civile del Veneto, a Marghera, dove si sta tenendo un collegamento in teleconferenza con i governatori di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. All’esame le misure contenute nella bozza di Dpcm elaborata dal governo. Insieme ai tecnici si sta discutendo punto per punto il provvedimento in quello che viene definito coordinamento testi.

 

Di seguito tutte le misure urgenti di contenimento del contagio per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna:

 

  • sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto.(ndr: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano;  Somaglia; Terranova dei Passerini e Vò).
  • È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 (ndr: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
  • sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
  • sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
  • mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
  • sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
  • apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
  • limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
  • sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

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