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Valida fino al 24 dicembre

Dagli spostamenti, ai negozi e allo sport: i chiarimenti sulla nuova ordinanza del Veneto

L'ordinanza non tocca gli orari e le aperture degli esercizi commerciali (Colorfoto)
L'ordinanza non tocca gli orari e le aperture degli esercizi commerciali (Colorfoto)
L'ordinanza non tocca gli orari e le aperture degli esercizi commerciali (Colorfoto)
L'ordinanza non tocca gli orari e le aperture degli esercizi commerciali (Colorfoto)

Ecco la circolare della Regione con le indicazioni e i chiarimenti sui profili attuativi dell'ordinanza n.169, in vigore in Veneto dal 19 dicembre alla mezzanotte del 23 dicembre (e non più fino al 6 gennaio come inizialmente previsto)che blocca gli spostamenti fuori dal proprio comune di residenza dopo le ore 14.

 

Scarica qui l'ordinanza regionale

 

La circolare contiene importanti precisazioni riguardanti spostamenti, pubblici esercizi, attività commerciali e altri chiarimenti. Eccoli

 

1) ORARI E APERTURE NEGOZI, LOCALI E SERVIZI

La nuova ordinanza regionale regola solo gli spostamenti fuori comune dentro la Regione; non tocca in nessun modo gli orari e le aperture degli esercizi commerciali e dei servizi, che rimangono regolati dal dpcm relativamente alle zone gialle;


2) SPOSTAMENTI FUORI COMUNE

La limitazione vale dalle 14 alle 22 dello stesso giorno, in quanto dalle ore 22 di ciascun giorno alle ore 5 del giorno successivo vale il divieto di uscita dall’abitazione stabilito dalla normativa statale. Pertanto l’uscita dal territorio comunale di residenza o dimora potrà essere effettuato dalle 5 alle 15 senza limitazione di motivazioni.


3) ATTIVITÀ SPORTIVA

L’attività sportiva agonistica costituita da allenamenti e gare, nei limiti in cui può essere legittimamente svolta secondo le previsioni del dpcm 3.12.2020 (v. art. 1, comma 10, lett. e) e oo), consente l’uscita dal comune se può essere svolta solo in impianti localizzati in territori comunali diversi da quelli dei singoli atleti.


4) AUTOCERTIFICAZIONE

È previsto nell’ordinanza che l'autocertificazione sia già pronta e compilata al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine in modo da agevolare e velocizzare le operazioni. È quindi opportuno che chi si sposta (ne basta una per veicolo in caso di più passeggeri) si stampi alcuni esemplari. Peraltro, le forze dell’ordine preposte al controllo possono comunque ricevere la dichiarazione del conducente del mezzo su propri stampati. È quindi sanzionata la mancata collaborazione alla stesura della dichiarazione.

 

Scarica qui l'autocertificazione

 

5) ATTIVITÀ NON SOSPESE

Sono le attività o i servizi che non sono sospesi dal dpcm (es. le palestre sono sospese; i cinema e teatri sono sospesi; i supermercati sono aperti) e non reperibili presso il comune di appartenenza.


6) COMUNI EXTRAREGIONI A CONFINE

Nei Comuni a confine con altre regioni si può transitare senza limitazioni in quanto la mobilità extraregionale è regolata dal dpcm.


7) ATTIVITÀ SCOUT

L'attività scoutistica non è sospesa e quindi i campi possono essere svolti presso altri comuni.  È opportuno lo spostamento nelle fasce di mobilità libera (dalle ore 5 alle ore 14). Il rientro presso la residenza potrà avvenire a completamento della giornata


8) AGRITURISMI

Per la ristorazione sono equiparati ai ristoranti.


9) TURISMO E SECONDE CASE

Le regole fissate per le seconde case valgono anche per gli alberghi, che possono essere raggiunti anche con viaggio cominciato o proseguito dopo le 14.


10) CONGIUNTI

Ricongiungimento tra congiunti, in conformità alle indicazioni del Governo è sempre ammesso il rientro alla residenza ma non il ricongiungimento di congiunti se residenti o dimoranti in comuni diversi.


11) SERVIZI ALLA PERSONA

L'ordinanza non regola gli orari e quindi gli esercizi possono rimanere aperti anche la domenica, se vi è l’autorizzazione comunale alle aperture straordinarie. Non ci sono limitazioni di orario.


 

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