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L'inserto in edicola

Veneto e Vicenza
Fase 2, le novità
oggi sul GdV

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I cittadini sono tornati a vivere il centro di Vicenza (Colorfoto)
I cittadini sono tornati a vivere il centro di Vicenza (Colorfoto)
I cittadini sono tornati a vivere il centro di Vicenza (Colorfoto)
I cittadini sono tornati a vivere il centro di Vicenza (Colorfoto)

Sul Giornale di Vicenza in edicola lunedì 4 maggio ampio spazio a tutte le novità della cosiddetta Fase 2 in un inserto speciale di otto pagine: cosa si può fare e cosa no, in città, nel Vicentino e in Veneto in base all'ordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia e del Dpcm in vigore dal 4 maggio. 

 

Qui di seguito l'anteprima di alcuni contenuti che verranno illustrati, nel dettaglio, nell'inserto del GdV domani, lunedì 4 maggio, in edicola:

 

SCARICA E STAMPA IL MODULO PDF DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER LA FASE 2 CLICCANDO QUI. Lunedì 4 maggio, in edicola anche sul GdV (da ritagliare).

 

Spostamenti nel territorio regionale. Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

 

Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

 

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc..

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale. È consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

 

Attività agonistica in impianti sportivi. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche in impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

 

Spostamento verso seconde case. È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

 

Parchi, giardini e ville pubbliche. Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

 

Chiusure festive di esercizi commerciali. È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

 

Modalità di accesso agli esercizi commerciali. L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

 

Commercio con consegna a domicilio È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.

È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

 

Vendita di cibo da asporto. È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta  per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

 

Uso di veicoli privati con passeggeri. L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi, diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata.

 

Misure precauzionali negli ambienti di lavoro. Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4; 15 del Dpcm.

 

Mercati. I mercati di generi alimentari sono ammessi dove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco. E con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti.

 

Cimiteri e riti funebri. È consentito l’accesso ai cimiteri in tutto territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto.

 

Biblioteche. È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

 

Aree verdi e naturali. Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese.

 

Orti, terreni agricoli e boschi. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, verso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

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