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Vicenza

Medico no vax viene sospeso: il giudice boccia i ricorsi

Medici in corsia in un reparto del San Bortolo (foto d'archivio)
Medici in corsia in un reparto del San Bortolo (foto d'archivio)
Medici in corsia in un reparto del San Bortolo (foto d'archivio)
Medici in corsia in un reparto del San Bortolo (foto d'archivio)

Il medico non vaccinato resta sospeso: non può rientrare in servizio, nemmeno per svolgere una mansione non a contatto con i pazienti, e la norma che lo impone non è incostituzionale né in contrasto con le direttive europee. È quanto, in estrema sintesi, ha stabilito il tribunale del lavoro di Vicenza che con il presidente Gaetano Campo ha respinto il ricorso del chirurgo Giorgio C., 57 anni, residente a Padova. Un ricorso molto articolato, sostenuto in aula dall’avv. Augusto Sinagra, docente universitario in pensione che, nella sua lunga carriera, ha difeso anche Licio Gelli.

La sospensione Nell’ottobre scorso, l’Ulss 8 Berica, per la quale presta servizio, aveva sospeso dal lavoro e dallo stipendio il medico, perché non si era vaccinato: lo prevede la legge. Il professionista aveva sostenuto che, stando alle indicazioni del suo medico di base, il siero avrebbe potuto creargli problemi di salute ed erano necessari ulteriori accertamenti, che il chirurgo non avrebbe compiuto in tempo utile. In ogni caso, è la sua Ulss di residenza (quella di Padova) quella deputata a verificare se «le condizioni di salute siano ostative alla vaccinazione». E così non è stato. Il medico si è anche presentato al centro vaccinale di Rubano, ma non si è sottoposto al siero; non ha spiegato quali fossero le ragioni cliniche dei lamentati rischi. Di qui, alla luce del decreto 44 dell’aprile di un anno fa, la sospensione. 

Altro incarico Il chirurgo aveva chiesto di essere destinato eventualmente ad altro incarico; ma il decreto 172, del novembre scorso, ha attribuito questa possibilità solo per gli operatori sanitari che non possano vaccinarsi. Per cui, la domanda è stata rigettata.

Annullamento Nell’ordinanza, il giudice spiega che è il tribunale ordinario (e non il Tar) competente per il ricorso di Giorgio C. Quello dell’Ulss infatti è un provvedimento obbligato dalla norma, «un mero atto di verifica sanitaria»: la mancata vaccinazione.

Il regolamento europeo L’avv. Sinagra sottolineava nel ricorso che la norma italiana è in contrasto con quelle dell’Ue, ma il presidente Campo ha evidenziato come «il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che i vaccini non sono farmaci sperimentali e la loro autorizzazione risponde alla disciplina stabilita dalla Ue», perché proviene da Ema e Aifa, «e la valutazione tecnica di queste due autorità non è soggetta ad un sindacato specifico». Non solo: «La materia concernente gli obblighi vaccinali non rientra fra quelle di competenza dell’Ue», per cui non si può applicare direttamente il diritto europeo, valido semmai per altri ambiti, a partire dai trasporti.

L’incostituzionalità Il passaggio che è destinato a essere utilizzato come punto di riferimento giurisprudenziale dell’ordinanza è quello che respinge i profili di incostituzionalità del decreto legge 44 adombrati nel ricorso. Il tribunale di Vicenza ricorda la «natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione a quello della collettività». Ricordando la sentenza della Corte costituzionale sugli accertamenti sanitari relativi all’infezione da Hiv, il presidente precisa che «la tutela costituzionale della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa (da parte del singolo), ma implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio la salute altrui». L’obbligo vaccinale è costituzionale se il trattamento è diretto anche a preservare lo stato di salute degli altri; se prevede che non comporti gravi rischi, «salvo che per quelle conseguenze che appaiono normali e tollerabili»; se, in caso di danni più seri, sia prevista un’indennità a favore del danneggiato. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, obbligati a vaccinarsi se vogliono lavorare, queste condizioni, evidenzia il giudice, sono rispettate. Pertanto, il ricorso del medico è bocciato. 

Diego Neri

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