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Vicenza

Antenne “scontate”: il tribunale annulla il canone comunale

Secondo il legislatore le società devono pagare solo un 800 euro all’anno per le antenne
Secondo il legislatore le società devono pagare solo un 800 euro all’anno per le antenne
Secondo il legislatore le società devono pagare solo un 800 euro all’anno per le antenne
Secondo il legislatore le società devono pagare solo un 800 euro all’anno per le antenne

C’è chi se l’aspettava e chi, invece, lo considera un fulmine a cielo sereno. Di certo è una vera e propria stangata per il Comune che si è visto annullare dal Tar il canone comunale per «l’occupazione permanente di aree destinate all’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile»; le cosiddette antenne, insomma. Da sempre sono al centro del dibattito tra le proteste dei cittadini e le precauzioni delle amministrazioni (vedi l’ordinanza anti-5G firmata dal sindaco Francesco Rucco e poi annullata). Da sempre sono state regolamentate dalle varie giunte grazie a piani specifici e a tariffe volute per contrastare la proliferazione incontrollata. Eppure, ora il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che quei 15 mila euro all’anno chiesti dal Comune ai gestori sono troppi: le società di telecomunicazione dovranno versare nelle casse di palazzo Trissino solamente 800 euro in 12 mesi per occupare il suolo pubblico con un ripetitore. Meno di tre euro al giorno. Molto meno di quanto paga (extra-Covid) un esercizio pubblico per il proprio plateatico. 

La doccia fredda, o quasi, è arrivata nei giorni scorsi con la pubblicazione di una sentenza relativa ai ricorsi presentati da Infrastrutture wireless italiane-Inwit Spa e da e Ck hutchison networks Italia Spa. Entrambe le società hanno impugnato il “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico” approvato nella primavera di quest’anno e in particolare hanno contestato l’articolo 48. «Per impianti tecnologici di radiotelecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e teleradiotrasmissione - si legge - il canone minimo annuo verrà definito con apposita deliberazione della giunta, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 metri quadrati di superficie e per un singolo gestore». Non solo. Il canone annuo forfettario (che è stato quindi fissato dalla giunta in 15 mila euro annui) «è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 metri quadri, in ragione di un trentesimo del canone forfettario. Qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone sarà aumentato del 50 per cento per ogni ulteriore gestore». 

Parole queste che, secondo quanto deciso dal Tar, dovranno essere cancellate. Il tribunale amministrativo regionale sostiene che «è evidente l’illogicità della previsione, se si tiene conto del fatto che chi occupa una superficie di 15 metri quadrati o meno si trova a corrispondere un importo identico a chi occupa il doppio di area pubblica. Anche l’individuazione di un “tetto” di superficie, così come dell’importo forfettario applicato non trova né riscontro, né una idonea base legale nella normativa statale di riferimento».

Ma non solo. I giudici si rifanno poi alla legge 108 del luglio 2021 «che - ed è qui la novità/stangata - stabilisce che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente». Una differenza non da poco rispetto a quanto definito dal Comune: 14.200 euro in meno. «Quella del legislatore - riporta il Tar - è una evidente norma di favore che si giustifica in considerazione della particolare natura degli impianti in questione, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, in relazione ai quali il legislatore ha inteso prevedere uno “statuto normativo” particolarmente agevolativo».
I giudici ribadendo «che non è stata operata un’esenzione tout court dall’obbligo di corrispondere il canone, ma è stato previsto comunque un importo a carico delle imprese esercenti, ancorché non particolarmente oneroso» arrivano al dunque: «il regolamento comunale all’articolo 38 e la delibera di giunta che ha definito il canone vanno annullati».

Nicola Negrin

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