<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Valle dell’Agno

Le altane
per i colombacci
sono abusive

Un cacciatore in azione. Altane vietate per la caccia dei colombacci secondo l’ultima sentenza
Un cacciatore in azione. Altane vietate per la caccia dei colombacci secondo l’ultima sentenza
Un cacciatore in azione. Altane vietate per la caccia dei colombacci secondo l’ultima sentenza
Un cacciatore in azione. Altane vietate per la caccia dei colombacci secondo l’ultima sentenza

È la sentenza che probabilmente chiude il caso di cui molto si è discusso. Le altane utilizzate dai cacciatori di colombacci al confine tra le vallate dell’Agno e del Leogra, e sequestrate dal Corpo Forestale nel 2012, sono abusive quando non rispettano due requisiti fondamentali: il permesso di costruire, ma soprattutto quello paesaggistico. Di conseguenza i sequestri preventivi operati a suo tempo sono stati legittimi e indirizzano in maniera decisiva gli eventuali processi, ancorché potenzialmente sotto la spada di Damocle della prescrizione.

CASSAZIONE. A stabilirlo, con un provvedimento molto atteso nell’ambiente e in apparenza tombale, è la sezione Terza della Cassazione. Presieduta da Aldo Fiale (relatore Angelo Socci), ha respinto i ricorsi del proprietario Pietro Mario Manzardo, 54 anni, e dell’esecutore materiale Antonio Zocche, 75 anni che risalivano a tre anni fa. La decisione depositata a metà agosto a Roma è un tassello difficilmente superabile in una vicenda molto tribolata, perché oggetto di feroci polemiche nel mondo venatorio dell’Alto Vicentino dove si pratica questo tipo di caccia. Cinque anni fa quando erano scattati i provvedimenti di sequestro del procuratore capo Cappelleri si metteva mano per la prima volta alle altane.

LEGGE REGIONALE. I difensori sostenevano che la legge veneta aveva identificato gli appostamenti di caccia come manufatti non rilevanti ai fini “urbanistico edilizio”, perciò non avevano bisogno di autorizzazioni. Pertanto, osservavano i legali, il tribunale del Riesame di Vicenza che l’11 luglio 2012 aveva convalidato la decisione presa dalla Procura, aveva commesso un errore che andava riformato.

COSTITUZIONE. Per i supremi giudici il ricorso è infondato perché la Consulta nel 2013 ha dichiarato incostituzionale la legge regionale del Veneto, n. 25 del 2012, dove introduce «una deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio, ancorché realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali». In quell’occasione la Consulta ribadì che «la riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativo dello Stato viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

TORRETTE. Proprio la dichiarazione di incostituzionalità rende l’altana sequestrata abusiva. Così come le altre tirate su con le stesse caratteristiche in quel periodo. Si trattava, lo ricordiamo per i profani, di costruzioni aeree tra i 12-15 metri di altezza in tubi di ferro «stabilmente fissati al suolo, controventate con cavi in acciaio».

COMPETENZE. La Corte Costituzionale scrive che la Regione Veneto aveva violato la legge introducendo una deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica poiché «non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione», pertanto l’azione investigativa della Forestale era stata adeguata e conforme allo spirito della legge penale.

TUTELA. La Cassazione fa ovviamente propria la regola sottolineata dalla Corte Costituzionale che «l’impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori destinati a cacciare i colombacci, comporta la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità». Quanto essa manca si produce uno strappo insuperabile, pertanto i capanni aerei d’ora in poi devono sempre avere non solo il permesso edilizio del Comune, ma anche quello paesaggistico. In caso contrario scatta il reato.

Ivano Tolettini

Suggerimenti