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Stop all’ecocentro Lo ha deciso il Tar «Andiamo avanti»

L’area nella zona industriale di Bressanvido dove dovebbe sorgere l’ecocentro.   A.FR.
L’area nella zona industriale di Bressanvido dove dovebbe sorgere l’ecocentro. A.FR.
L’area nella zona industriale di Bressanvido dove dovebbe sorgere l’ecocentro.   A.FR.
L’area nella zona industriale di Bressanvido dove dovebbe sorgere l’ecocentro. A.FR.

Il Tar del Veneto stoppa la realizzazione del nuovo ecocentro di Bressanvido per il mancato rispetto, da parte del Comune, della distanza di almeno 200 metri dai pozzi d’acqua privati, come prefissato dalla normative della Regione Veneto. Regione che, però, sulle stesse normative ha fornito interpretazioni fuorvianti inducendo il Comune in errore. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza depositata a Venezia l’altro giorno e che fa seguito all’udienza del 7 novembre in cui Maria Luisa De Marchi e Gianni Tolio, assistiti dall’avvocato Antonio Cimino, e il Comune di Bressanvido rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Meneguzzo, si sono presentati davanti al giudice del tribunale amministrativo per dirimere una questione che i protrae da oltre un anno e che, per ora, è giunta a un punto fermo. De Marchi e Tolio, madre e figlio, sono i proprietari di un terreno agricolo collocato in zona artigianale a Bressanvido, un rettangolo di terra tra la provinciale che va verso Bassano e via dell’Artigianato. L’area individuata dal Comune per la realizzazione del nuovo ecocentro si trova a ovest, in prossimità di alcune aziende. Il terreno, da agricolo, era stato riclassificato con una delibera del febbraio 2018 in “zona di interesse comune”, che l'Amministrazione di allora ha acquisito tramite esproprio a fine novembre del 2018, mentre a maggio dello stesso anno era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo della struttura. I proprietari hanno però fatto ricorso al Tar, sostenendo che l’area in cui avrebbe dovuto sorgere l’ecocentro dista meno di 200 metri da cinque pozzi idropotabili, il più vicino dei quali si sarebbe trovato a 127 metri dalla nuova struttura. Tutti pozzi, si legge nel ricorso presentato al Tar, che “esistono da anni e sono assolutamente indispensabili poiché insistono su aree abitate sfornite di un acquedotto pubblico». Il Comune, dal canto suo, si è difeso sostenendo di aver applicato le indicazioni fornite dalla Regione per la realizzazione di ecocentri analoghi a quelli di Bressanvido, dove si affermava che, in presenza di pozzi privati, era possibile derogare alla distanza minima dei 200 metri. Un punto sul quale, in corso di giudizio, è intervenuto un decreto della Direzione ambiente della Regione “in cui viene chiarito - riporta la sentenza - che le distanze devono essere osservate anche con riguardo ai pozzi privati utilizzati a fini idropotabili”. I giudici del Tar hanno quindi ritenuto che “qualora vi siano abitazioni non servite dall’acquedotto pubblico in cui l’unica fonte di approvvigionamento idropotabile sia costituita da pozzi privati, deve essere rispettata la distanza di 200 metri degli ecocentri dai pozzi”. Il Tar ha così accolto il ricorso, annullando tutti i provvedimenti comunali, precisando però che nelle indicazioni date dalla Regione “sono contenute delle espressioni che alludono ad una derogabilità della distanza di 200 m dai pozzi privati ed è plausibile che ciò, determinando delle incertezze interpretative, abbia concorso all’instaurazione della controversia inducendo in errore il Comune». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Frison

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