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L'ordinanza

Piste da sci, in Veneto si riapre il 17 febbraio. Limite del 30 per cento. Le nuove regole

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi, sabato 13 febbraio, l’ordinanza che regolamenta l’apertura degli impianti e delle piste da sci. L’ordinanza dà attuazione alle linee guida nazionali fissando nel 30 per cento il numero massimo di posti disponibili sugli impianti più altre norme comportamentali.

«Questo provvedimento - sottolinea il governatore Zaia - arriva mentre il virus è ancora tra noi e l’emergenza richiede ancora di tenere alta la guardia. Richiamo tutti al rigoroso rispetto delle linee guida e alla sobrietà e correttezza dei comportamenti. Ne va non soltanto della salute pubblica, ma anche dello stesso comparto che tanto ha sofferto economicamente per la prolungata chiusura e che soltanto i nostri comportamenti corretti consentiranno di tenere attivo, limitando i sensibili danni che sono già evidenti».

 

Ecco le principali linee guida:

 

- il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili;

- è raccomandata, dove possibile, la prevendita dello skipass al fine di evitare la formazione di code e decongestionare i flussi;

- agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali, dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione, dove disponibili;

- per le stazioni sciistiche con due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50%

- nel caso di stazioni e comprensori sciistici di maggiori dimensioni, estesi tra il territorio della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, in cui sia presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede, in stretto coordinamento, la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere a livello complessivo;

- gli utenti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

- le persone provenienti da aree “arancioni” o “rosse” non legittimate a soggiornare sul territorio regionale, non possono utilizzare gli impianti di risalita e le piste da sci;

- per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro;

- gli esercenti di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota devono assicurare, stabilendo un numero massimo di presenze, l’accesso contingentato delle persone non solo all’interno del locale, ma anche negli ambienti esterni di pertinenza, in maniera tale da evitare qualsiasi forma di assembramento;

- la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; 

- è vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione;

- è sempre consentito l’utilizzo dei servizi igienici presso le attività e i pubblici esercizi in quota, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina;

- sono sempre consentiti i servizi di riparazione/manutenzione delle attrezzature sciistiche personali, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina. 

 

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