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Le misure dal 7 al 15 gennaio

Nuovo decreto: spostamenti tra regioni vietati, Italia arancione nel weekend. Caos scuola, slitta la riapertura delle superiori

7-15 gennaio, il decreto ponte del Governo

Stop spostamenti tra le regioni, zona arancione il 9 e 10 gennaio con bar e ristoranti chiusi. È il quadro del nuovo decreto Covid che il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte, con le nuove misure che saranno in vigore dal fino al 15 gennaio e che introduce, tra l'altro, un Rt più rigido per la classificazione di rischio regionali. Slitta invece all'11 gennaio la riapertura di scuole superiori e licei (fino a quel giorno gli studenti rimarranno tutti in Dad). La decisione è arrivata dopo una lunga mediazione portata avanti dal premier Giuseppe Conte fra Pd da un lato e M5S e Italia Viva dall'altro.

 

Dopo una giornata di tensione tra governo e Regioni sulla data del 7 gennaio il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha proposto di rinviare l'apertura delle scuole almeno a partire dal 15 gennaio. Le ministre di Italia Viva non ci stanno, così come la titolare dell'Istruzione Lucia Azzolina. E nel mirino del M5S, ad un certo punto, finisce anche il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. La riunione dura quasi tre ore: ha inizio poco prima delle 22, sebbene diversi ministri giungano a Palazzo Chigi alle 21. Il decreto sulle restrizioni in vigore dal 7 al 15 gennaio - con il weekend del 9-10 "arancione" e una fascia "gialla rafforzata" negli altri giorni - era ormai pronto. Ma il Pd, al tavolo del Cdm, esprime una linea già emersa nel pomeriggio dal segretario Nicola Zingaretti: sulla scuola è necessario un rinvio. Alla fine la mediazione cade sull'11 gennaio. 

Ora bisognerà vedere se e quanti governatori si adegueranno e quanti confermeranno le loro ordinanze: in Veneto Zaia proprio ieri ha annunciato un'ordinanza per la quale fino a fine gennaio le scuole superiori rimarranno con la didattica a distanza

 

Ecco nel dettaglio il decreto legge:

 

- Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

- Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

 

- Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

 

- Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

 

- Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

 

- Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

 

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