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Le regole per le festività

“Natale da asporto” nei ristoranti e bar. Tutta Italia in zona rossa: la lista di attività che restano aperte

Il Natale del delivery, con la consegna dei pasti a domicilio
Il Natale del delivery, con la consegna dei pasti a domicilio
Il Natale del delivery, con la consegna dei pasti a domicilio
Il Natale del delivery, con la consegna dei pasti a domicilio

Italia zona rossa da oggi, giovedì 24 dicembre, fino a mercoledì 6 gennaio, ma solo nei festivi e prefestivi. Restrizioni quindi alla vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano, e domenica 27 dicembre. Poi, nuova stretta "attiva" il 31 dicembre e il primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica, e il 5 e 6 gennaio. Le nuove norme decise dall'esecutivo vieteranno o consentiranno, a seconda del colore e del giorno, spostamenti e visite ma anche aperture di negozi, ristoranti e altre attività. Ecco quello che c'è da sapere.

 

 

RIENTRO A CASA E MOTIVI DI NECESSITÀ - La premessa alle regole stabilite dal governo è che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

 

SPOSTAMENTI E PARENTI - Da decreto, sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all'interno della propria regione, non solo nei giorni "arancioni" ma anche in quelli "rossi" durante le festività. Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà infatti possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Nei giorni feriali (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

 

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SPOSTAMENTI E VISITE: L'ECCEZIONE - Nel decreto, prevista anche un'eccezione significativa: lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà infatti consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste»

 

SECONDE CASE - Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

 

NEGOZI, RISTORANTI, ATTIVITÀ - Per decreto, fino al 23 dicembre 2020 rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.

Bar e ristoranti. Sempre chiusi, consentito l’asporto. Bar e ristoranti chiudono dalla vigilia di Natale per riaprire il 7 gennaio, a festività ormai concluse. Dunque niente pranzo fuori il giorno di Natale o per il primo dell’anno o per la Befana, niente colazioni, aperitivi, niente caffè neanche seduti al tavolo fino alle 18. Chi vorrà potrà rimanere aperto ma solo per il servizio a domicilio o per l’asporto entro le 22. Anche, bar, pasticcerie, gelaterie potranno continuare a lavorare ma solo se offriranno questi servizi. Restano aperti gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti.

In particolare: nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le "zone rosse"; negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le "zone arancioni".

 

Ecco le attività e i negozi che resteranno aperti anche nei giorni "rossi", come da allegati 23-24 del precedente Dpcm:

Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
  • specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

 

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