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Decreto aiuti quater.

Il Superbonus passa al 90%, in arrivo anche sostegni per contrastare il "carobollette"

Già annunciate le principali novità normative

Il governo gioca d'anticipo ed inserisce importanti novità per il Superbonus inerente il settore edilizia all'interno del Decreto Aiuti Quater. In sintesi, il bonus viene rimodulato al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini. Viene introdotta la possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole abitazioni (villette), a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzandole in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del Decreto Aiuti Quater. Al fine di orientarsi al meglio nella giungla normativa del Superbonus è consigliabile affidarsi ad esperti in grado di portare avanti senza intoppi tanto il complesso iter burocratico quanto l'organizzazione e direzione dei lavori. Ci riferiamo a commercialisti specializzati, geometri, architetti ed ingegneri progettisti con all'attivo decine di lavori di ristrutturazione portati a buon fine nell'egida del Superbonus. Il Decreto contiene anche disposizioni finalizzate a contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, (a parità di consumo), nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal (1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023) e fatturati entro il 31 dicembre 2023. A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un massimo di 48 rate mensili In caso di inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione dell’intero importo residuo dovuto. Con il decreto sono specificate le modalità di riscossione coatta dei debiti scaturenti dall’inadempimento dell’accordo di rateizzazione. A tal fine, l’elenco dei debitori e delle somme dagli stessi dovuti in virtù del mancato adempimento del piano di rateazione, redatto e aggiornato dai fornitori di energia elettrica o gas naturale, è assimilato al ruolo di cui decreto del Presidente della Repubblica.