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Il focus

Superbonus in condominio: nodi e opportunità

By Athesis Studio

I condomìni sono uno dei soggetti privilegiati del Superbonus al 110%. Sia il governo che l'Agenzia delle Entrate puntano al fatto che almeno la metà dei lavori si svolgano proprio in questo contesto. La maxi agevolazione riguarda in particolare gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, oltre che sulle unità immobiliari indipendenti, con accessi autonomi dall'esterno e parte di costruzioni plurifamiliari, e sulle singole unità immobiliari. Si tratta di una valida opportunità per riqualificare la struttura, migliorandone le performance energetiche a costo zero.

Tuttavia, negli scorsi mesi non sono mancate incertezze sull'interpretazione delle norme, che hanno reso più difficile capire quando è possibile usufruire dell'agevolazione. Per fortuna ad orientare il contribuente sono state pubblicate alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate per cercare di fare chiarezza sul tema, tra cui la numero 30 dello scorso 22 dicembre. 

In generale, si ricorda che la decisione di dare il via ai lavori per usufruire del Superbonus deve essere presa dall'assemblea condominiale: la deliberazione è valida solo se approvata dalla metà di coloro che sono intervenuti e se rappresenta almeno un terzo del valore dell'edificio in questione. Un serio ostacolo è rappresentato dalle restrizioni anti-Covid, che rendono complesso riunirsi fisicamente in un unico luogo: anche per questo motivo la normativa ha reso possibile lo svolgimento dell'assemblea da remoto, in videoconferenza, purché siano d'accordo tutti i condòmini. 

Un ruolo importante è svolto dall'amministratore, che ha il compito di mediare tra i diversi interessi in gioco. Inoltre può occuparsi lui della comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, in alternativa alla detrazione diretta. Si deve comunque sottolineare che il compenso dovuto al professionista per gli adempimenti legati al Superbonus non rientra nell'agevolazione stessa

 

Se l'edificio è di un unico proprietario

Nelle scorse settimane ci si era poi domandati se la detrazione potesse applicarsi al caso di più unità immobiliari, presenti nello stesso edificio e appartenenti ad un unico proprietario, date in affitto o in comodato. La risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa fino al termine di dicembre 2020, in quanto si riteneva che ciò non costituisse un condominio.

Tuttavia la situazione è parzialmente cambiata con l’approvazione della Legge di Bilancio: ora sono ammessi all’agevolazione anche gli edifici formati da due a quattro unità, distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o, in regime di comproprietà, da più persone fisiche.