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Vicenza

Lite sugli autovelox “bocciati” dal Tar. «Non omologabili»

di Nicola Negrin

Il Tar “sanziona” gli autovelox di via Aldo Moro: «Non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (e dalla gara)». Questa volta la multa metaforica arriva direttamente al Comune e al comando della polizia locale. È una contravvenzione salata (qualche migliaio di euro in spese legali), quella elevata dal tribunale amministrativo regionale, che prevede anche un ritiro; non di qualche patente ma delle apparecchiature che sono state installate lungo la strada che corre lungo il carcere e la caserma Ederle. Le telecamere dovranno essere rimosse. No, gli automobilisti dal piede pesante - o i pendolari distratti - devono aspettare ad esultare. Perché quegli occhi elettronici una volta sradicati saranno sostituiti con apparecchi di un’altra marca. Di certo, però, a tutti coloro che (almeno nell’ultimo anno) sono stati sanzionati potrebbe non fare proprio piacere che, a detta dei giudici del Tar, quelle telecamere non sono «compatibili né conciliabili con l’oggetto della prestazione in quanto privo di omologazione relativamente ad alcune delle caratteristiche». 
È questa la conclusione messa nero su bianco nella sentenza che è stata pubblicata nei giorni scorsi. Si tratta del capitolo finale (per ora) di una battaglia legale che è iniziata poco più di un anno fa, quando il Comune ha aggiudicato la gara per la fornitura dei due autovelox in viale Aldo Moro. Palazzo Trissino, secondo la procedura svolta dalla stazione unica appaltante della Provincia, ha affidato l’incarico per l’installazione e la gestione dei dispositivi da gennaio 2021 alla ditta Sicursat, già era proprietaria delle telecamere esistenti (montate nel 2016), e che ha avuto la meglio su Net-t. Anzi, che avrebbe avuto la meglio.
Già, perché è qui che si apre la battaglia legale. Net-t non ci sta e presenta ricorso al Tar contro l’aggiudicazione sostenendo che «l’offerta della controinteressata non presenta le caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis o comunque non è conforme alle specifiche approvate ed omologate dal ministero delle infrastrutture». In primis Net-t prende in considerazione una clausola inserita nel bando di gara: vale a dire che il sistema di rilevazione permetta anche di gestire liste nere di targhe inserite in un data base locale. Secondo la società seconda classificata «il decreto di omologazione con cui il ministero dei trasporti ha approvato l’apparecchio T-exspeed v.2.0» utilizzato da Sicursat «non contempla tale funzionalità, la quale quindi non potrebbe essere validamente utilizzata. E il dispositivo si rivelerebbe perciò carente del requisito minimo richiesto in gara». 
Ma non solo. C’è poi un altro aspetto più complesso e che porta il Tar a mettere fuorigioco i dispositivi. Secondo le procedure di gara, Sicursat «avrebbe proposto il noleggio di un sistema che, oltre a rilevare le infrazioni al codice della strada, registra altresì in modo generico e indifferenziato tutti i veicoli che transitano nel raggio di azione del dispositivo». Peccato, però, che sia in contrasto con la normativa. «Alla luce della ricostruzione della disciplina di settore - scrive il tribunale - deve desumersi che i dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento automatico dell’eccesso di velocità dei veicoli non possano, allo stato, registrare i dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli che commettono l’infrazione alternativamente accertata». E aggiungono: «Non appare neppure plausibile che un’apparecchiatura, dotata di siffatte caratteristiche, possa beneficiare dell’omologazione ministeriale». 
Da qui la decisione di “condannare” gli autovelox e accogliere il ricorso: «L’apparato dell’aggiudicataria non è compatibile né conciliabile con l’oggetto della prestazione, perché, in quanto privo di omologazione relativamente ad alcune delle caratteristiche offerte, non soddisfa né le specifiche imposte dalla lex specialis di gara (non essendo idoneo alla creazione di liste nere di targhe), né tanto meno i requisiti essenziali previsti dalla normativa».

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