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Montecchio

Pensione anzianità
fa causa all'Inps
e vince

Giuseppe Rancan con le carte della pensione ottenuta. FOTO MASSIGNAN
Giuseppe Rancan con le carte della pensione ottenuta. FOTO MASSIGNAN
Giuseppe Rancan con le carte della pensione ottenuta. FOTO MASSIGNAN
Giuseppe Rancan con le carte della pensione ottenuta. FOTO MASSIGNAN

Le “finestre”? Non valgono per le pensioni di anzianità anticipata. Lo ha messo nero su bianco la Prima Sezione Civile del Tribunale ordinario di Vicenza con una sentenza destinata a fare giurisprudenza.

Il giudice Giulia Beltrame ha accolto le istanze presentate da Giuseppe Rancan, patrocinato dal legale fiduciario del Patronato Inas Cisl per la provincia di Vicenza, Enzo Urbani, che aveva ricorso contro l’Inps sulla non applicabilità del regime delle “finestre” alle pensioni di vecchiaia anticipata, quelle che vengono concesse al compimento di 60 anni a chi sia invalido almeno all’80%, anziché a 65 anni come è per tutti gli altri cittadini.

In pratica si afferma - con carattere di assoluta novità per la provincia di Vicenza e in un tema che in tutta Italia è molto dibattuto e conta pochi precedenti – che alle pensioni anticipate di vecchiaia non si applica la finestra che fa slittare la corresponsione della pensione di un anno rispetto alla data di maturazione, ma invece tale pensione deve essere erogata sin dal momento della maturazione.

Fino ad oggi l’Inps di Vicenza ha invece sempre applicato la finestra e quindi lo slittamento di un anno nell’erogazione anche a questo tipo di trattamenti pensionistici.

Giuseppe Rancan, residente a Montecchio Maggiore, invalido civile al 100%, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 1 comma 8 del d. lgs. n. 503/1992 e senza applicazione dei “più requisiti restrittivi anagrafici e di decorrenza (“finestre”) introdotti dalla legge 247/2007, dal D.L. 78/2010 e successive modifiche” e quindi di imporre all’Inps di liquidargli la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre a condannare l’ente al pagamento degli importi maturati, interessi e rivalutazione monetaria.

L’Inps aveva chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il giudice ha ritenuto di condividere le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 253/2017. A prescindere dalle finalità che hanno ispirato l’intervento legislativo - quelle di contenimento della spesa pubblica - non può infatti ritenersi che la norma in esame si applichi indistintamente alla generalità dei soggetti, e ciò per la semplice considerazione del fatto che la disposizione si preoccupa di prevedere espressamente le ipotesi a cui essa è rivolta.

Come chiarito dalla Corte d’Appello di Bologna «la posizione dell’invalido in misura non inferiore all’80 non costituisce certo uno “specifico ordinamento” bensì una specifica esenzione rispetto alla regola generale” all’interno di uno stesso ordinamento».

Per questo motivo il giudice Giulia Beltrame ha accertato il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a partire dalla data del 1.7.2015 condannando l’Inps alla corresponsione dei ratei conseguentemente maturati, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria per la parte eventualmente eccedente dalla data di maturazione dei titoli al saldo. Le spese di lite sono state invece compensate.

«Praticamente - ha dichiarato Giuseppe Randon, protagonista suo malgrado della vicenda – mi è stato restituito un anno di pensione che altrimenti non avrei percepito. Un risultato di non poco conto per chi, come me, non naviga certo nell’oro. I consigli del patronato si sono rivelati giusti. Mi auguro che non ci siano ulteriori strascichi. Quando l’avvocato mi ha comunicato la sentenza ho provato soddisfazione. Ora ho dato mandato per la richiesta di pagamento che spero arrivi in fretta».

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