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La multa è ingiusta, il ministero paga

La sp 111 in prossimità dello svincolo Marchesane-Nove. CECCON
La sp 111 in prossimità dello svincolo Marchesane-Nove. CECCON
La sp 111 in prossimità dello svincolo Marchesane-Nove. CECCON
La sp 111 in prossimità dello svincolo Marchesane-Nove. CECCON

In un Paese in cui vige lo Stato di diritto, cioè nel quale gli uomini sono governati dalle leggi, gli enti pubblici devono per primi osservare le norme. Prima ancora di farle rispettare. È la premessa per comprendere la vicenda in cui è rimasto impelagato per undici anni l’artigiano bassanese Tiziano Citton, 66 anni, che nei giorni scorsi ha visto condannare il ministero degli Interni e la prefettura di Vicenza a pagargli le spese legali per l’errore in buona fede commesso da una pattuglia della polizia stradale di Bassano, che l’aveva multato dopo il presunto investimento di uno scooterista. Del caso si era occupata la Corte di Cassazione due anni fa, quando aveva stabilito che il giudice di Pace di Bassano e il tribunale di Venezia avevano sbagliato nel respingere il ricorso dell’avvocata Anna Pan. I supremi giudici avevano poi delegato una nuova sezione del tribunale di Venezia a stabilire nel merito la riparazione pecuniaria cui aveva diritto Citton. All’origine della illegittimità della sanzione inflitta a Citton, la circostanza inconfutabile che né l’Anas né la Provincia di Vicenza, proprietarie in tempi diversi della strada provinciale 111 allo svincolo Marchesane-Nove, in Comune di Bassano, avevano firmato l’ordinanza che rendeva conforme alla legge il cartello di divieto di sorpasso posto sul luogo dell’incidente. Come ormai è risaputo, qualsiasi contravvenzione elevata al codice della strada dagli appartenenti alle forze dell’ordine deve poggiare su un’apposita previsione dell’autorità: vale a dire un provvedimento amministrativo. E l’emissione delle ordinanze di regolamentazione del traffico spetta all’ente proprietario della strada. Nel caso in questione, era successo che Citton alla guida di un autocarro fu multato con 148 euro e tre mesi di sospensione della patente perché avrebbe superato il ciclomotorista poi caduto il 4 aprile 2007. Citton negò di avere toccato lo scooter, ma in seguito ai rilievi fu sanzionato. Si era poi rivolto all’avvocata Pan che in Cassazione aveva ottenuto ragione. Nei giorni scorsi il giudice Daniela Bruni del tribunale di Venezia, in base ai pronunciamenti della Suprema Corte, ha stabilito che «l’obbligatorietà della prescrizione deve certamente ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’abbia imposta». Non basta piantare il cartello di divieto su una strada e impartire l’ordine ai conducenti dei veicoli di rispettarlo per renderlo conforme alle norme, bisogna che prima ci sia il provvedimento dell’ente proprietario della strada. «Ha errato il giudice - scrive il tribunale - nel ritenere che il provvedimento amministrativo di imposizione del divieto di sorpasso fosse implicito nel segnale installato sul luogo della contravvenzione». L’obbligatorietà dell’ordine contenuto nel segnale è condizionato dalla prescrizione dell’autorità competente. Pertanto, il ministero degli Interni e la prefettura di Vicenza sono state condannate a pagare le spese legali sostenute da Citton e quantificate in 1636 euro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivano Tolettini

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