Alex, perché non è un omicidio volontario
IL CASO. Depositate le motivazioni della sentenza con la quale in giugno il tribunale ha condannato l´automobilista padovano a 3 anni 8 mesi per il delitto colposo. «Non voleva uccidere nessuno e non aveva alcun vantaggio a sbagliare strada. Rischiò la vita anche lui con quella manovra»
Imboccare la tangenziale contromano, ubriaco e positivo alla cocaina (ma non si sa quando assunta) e uccidere un ragazzo non è un omicidio volontario con dolo eventuale, ma un delitto colposo. Lo ha spiegato il giudice Stefano Furlani, che nei giorni scorsi ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha condannato, il 21 giugno scorso, il giovane padovano Mirco Vendramin a 3 anni e 4 mesi di reclusione, più altri 4 mesi per la guida in stato di ebbrezza.
Cosa avvenne la notte del 2 giugno 2011 a Torri di Quartesolo è tristemente noto. Vendramin, 24 anni, di Carmignano, dopo una serata passata al “Vintage” (poi chiuso dalla polizia per droga) stava accompagnando a casa la fidanzata Debora. Aveva un tasso alcolico di 1,59. Allo svincolo imboccò la complanare contromano: percorse 368 metri ed ebbe 14 secondi per fermarsi, perchè Debora si accorse che aveva sbagliato e glielo aveva urlato. In curva, il tremendo impatto. Alex Di Stefano, 24 anni, morì sul colpo. Sua madre si suicidò il giorno dopo.
Se la difesa, con l´avv. Pinelli, aveva chiesto 2 anni, la famiglia di Alex (avv. Crisafi e Musicco) voleva un nuovo processo per omicidio volontario con dolo eventuale: uno che si mette alla guida in quelle condizioni sa che può uccidere. Il pm Barbara De Munari aveva chiesto la condanna per omicidio colposo, con una pena elevatissima: 6 anni e 6 mesi di cella.
Il giudice, in una decina di pagine assai ragionate, spiega perchè quella tragedia è un omicidio colposo. «Va escluso che Vendramin volesse la morte di qualcuno - precisa -. Era con la fidanzata e la stava portando a casa. Non sono stati segnalati comportamenti violenti, nè sfide alla guida o gare. È stata imprudenza, colposa, non volontaria».
E quindi sottolinea che non ha avuto alcun vantaggio dal prendere la strada sbagliata: «Prendere a sinistra contromano non gli era giovevole per il suo scopo, non avrebbe accorciato il percorso. Non è l´atteggiamento dello spavaldo che, sfidando il codice e gli altri automobilisti, si mette a fare una manovra vietata per guadagnare un metro o dimostrare qualcosa a qualcuno». E ancora Vendramin ha rischiato la vita: «Prendere quella strada contromano era manovra pericolosa, sia per chi proveniva in senso opposto che per lui. Se al posto della Mini cooper fosse giunto un Suv o un furgone, per Vendramin non vi sarebbe stato scampo». E pertanto: «Solo una violazione cosciente e cosapevole, voluta, può sorreggere un dolo omicidiario nella forma del dolo eventuale. Non può dirsi che il mettersi alla guida in stato di consapevole ubriachezza è atteggiamento così pericoloso da far accettare la morte». Il legislatore, ricorda il giudice, nel 2006 ha previsto che l´ubriachezza è un´aggravante dell´omicidio colposo. Pertanto: pena base 7 anni e mezzo, meno un terzo per le attenuanti generiche, meno un terzo per il rito abbreviato.
Serve un´altra legge, perciò, come chiede la famiglia, che lamenta la concessione delle attenuanti: «Essere giovane incensurato e dire di far volontariato per la Croce rossa basta a meritarle?», chiede l´avv. Crisafi. Al di là degli aspetti sanzionatori resta l´assunto: quell´incidente non è stato un omicidio volontario.














1 filippo_manega 12/09/2012 14:27 1240 commenti
Piccola postilla per il GdV: nella prima pagina di ieri il cognome Di Stefano si è tramutato in De Stefani.